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Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus

I diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus all'interno dell'Unione Europea sono definiti dal Regolamento (EU) N. 181/2011. Un riassunto ufficiale del regolamento pubblicato dalla Commissione Europea può essere visualizzato qui.

Il Regolamento EU disciplina, in particolare,

  • Il divieto di discriminazione tra passeggeri
  • I diritti delle persone con disabilità motorie
  • I diritti in caso di incidenti
  • Il diritto all'informazione
  • I diritti in caso di cancellazione della corsa e ritardi
  • I diritti riguardanti i reclami

Attenzione:
Queste regole si applicano solo se il viaggio è programmato per percorrere una distanza minima di 250 km.

Organismo Arbitrale

In una disputa con un vettore a causa dell'inadeguatezza delle condizioni di viaggio è possibile rivolgersi ad un organismo arbitrale, se non si dovesse raggiungere un accordo diretto. In Italia è possibile rivolgersi all'apposito sportello del CODACONS

Lo scopo del regolamento è di stabilire condizioni uniformi all'interno del mercato europeo e di garantire ai passeggeri, come parte debole del contratto di trasporto, una protezione di base. Le persone disabili e le persone con mobilità ridotta devono avere la stessa opportunità di effettuare un viaggio in autobus come tutti.

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